Frenetica

Standard di Qualità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare.

Tipologie di standard

ARERA distingue due tipologie di indicatori di qualità commerciale:

  • Standard specifici di qualità commerciale
    Riguardano singole prestazioni da garantire al cliente finale e sono definiti come tempi massimi entro cui Frenetica deve eseguire l’attività.
    In caso di mancato rispetto, al cliente spetta un indennizzo automatico.

  • Standard generali di qualità commerciale
    Riguardano l’insieme delle prestazioni rese e sono espressi come percentuali minime di rispetto degli standard.

Gli standard sono definiti dal Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e gas (TIQV) e successive modifiche.

Tempistiche

Gli standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita sono:

  • Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 30 giorni

  • Tempo massimo di rettifica di fatturazione: 60 giorni

  • Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni

  • Standard generali di qualità: minimo 95%

Frenetica si impegna a garantire la massima trasparenza, con un obiettivo del 100% di risposte entro i 30 giorni solari per le richieste scritte di informazioni.

Livelli di qualità commerciale

Clienti domestici

  • Energia elettrica

  • Condominio

  • Gas

Clienti business

  • Energia (Bassa Tensione)

  • Energia (Media Tensione)

  • Gas (Bassa Pressione)

Indennizzi automatici

Se Frenetica non rispetta gli standard specifici di qualità commerciale, il cliente riceverà automaticamente un indennizzo in bolletta entro 6 mesi dalla risposta al reclamo, senza necessità di richiesta:

  • 25 € se la risposta al reclamo è fornita oltre i 30 giorni ma entro i 60 giorni

  • 50 € se fornita tra il 61° e il 90° giorno

  • 75 € se oltre il 91° giorno

Casi di esclusione

L’indennizzo non è dovuto se il mancato rispetto degli standard è riconducibile a:

  • Cause di forza maggiore (atti dell’autorità pubblica, calamità naturali, scioperi senza preavviso, mancato ottenimento autorizzazioni)

  • Cause imputabili al Cliente o a terzi

  • Se nello stesso anno il Cliente ha già ricevuto un indennizzo per lo stesso standard

  • Reclami senza le informazioni minime necessarie per identificare il Cliente

  • Reclami scritti relativi a interruzioni prolungate della fornitura ai sensi dell’art. 53, comma 53.6 del TIQV

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